La Partita IVA deve essere sempre indicata nei siti web

Il numero di partita Iva deve essere indicato nella pagina dell’eventuale sito web utilizzato, anche qualora attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio elettronico e, dunque, anche se il sito venga utilizzato per finalità meramente pubblicitarie o propagandistiche.

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006, ha in tal modo chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva, disposizione integralmente modificata dall’articolo 2, comma 1, Dpr 5 ottobre 2001, n. 404, in vigore dal 1° dicembre 2001(1).

Quanti intendono intraprendere l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione – anche per mezzo di una stabile organizzazione – nel territorio dello Stato, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, apposita dichiarazione presso gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate o presso un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia.

All’esito del procedimento, al contribuente viene attribuito un numero di partita Iva che vale a identificarlo nel rapporti con il fisco per ciò che attiene all’imposta sul valore aggiunto e che resterà invariato, anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale, fino al momento della cessazione dell’attività.

Detto numero deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.

Fonte: businessonline.it

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